Il diritto agli alimenti: chi ha i requisiti per richiederli e chi è obbligato a prestarli

L’obbligazione alimentare è un istituto a sostegno dei membri della famiglia in stato di bisogno e trova il suo fondamento nella solidarietà familiare.
L’articolo 433 c.c. stabilisce quali membri della famiglia sono obbligati a prestare gli alimenti al familiare bisognoso: sono tenuti, nell’ordine: il coniuge, i figli anche adottivi ed, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Il membro della famiglia che si trova in stato di bisogno ha il diritto di chiedere gli alimenti agli obbligati solo in presenza di due requisiti richiesti a norma dell’articolo 438 c.c.: il familiare deve essere in stato di bisogno e deve essere impossibilitato a provvedere al suo mantenimento.
Per quanto attiene il primo requisito quindi il membro della famiglia deve essere sprovvisto dei mezzi necessari per la sua sopravvivenza come il vitto, l’alloggio o i beni di prima necessità.
Per quanto attiene al secondo requisito invece il richiedente deve provare di essere nell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento attraverso un’attività lavorativa idonea: lo stesso potrebbe avere delle condizioni personali tali da non poter svolgere un’attività lavorativa o di essere in una condizione di salute tale che non gli permette di svolgere alcuna attività.
Una volta che il membro della famiglia in stato di bisogno ha provato il proprio diritto agli alimenti, sarà l’alimentando a dover provare di non essere nelle condizioni di poter provvedere ai bisogni del familiare richiedente.
La modalità di sostegno al familiare bisognoso avviene secondo l’articolo 443 c.c. che stabilisce che l’alimentando deve sostenere il familiare accogliendolo presso la propria abitazione o attraverso un assegno periodico: l’ammontare di quest’ultimo verrà stabilito in relazione al caso concreto secondo le condizioni personali in cui si trova l’alimentato, come la sua età, ed in modo proporzionale ai bisogni della persona.

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