Gli assegni familiari in caso di separazione e divorzio.

Gli assegni familiari o assegni al nucleo familiare sono una prestazione economica che viene riconosciuta direttamente in busta paga al lavoratore da parte dell’Inps, anche se di regola anticipata dal datore di lavoro.
Possono fare richiesta dell’assegno familiare i nuclei composti da almeno due o più persone (anche in caso di separazione o divorzio) il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto della soglia fissata annualmente dalla legge.
Per calcolare l’importo dell’assegno familiare l’Inps predispone peraltro delle tabelle pubblicate annualmente per la determinazione dell’ammontare spettante. L’importo cambia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito del nucleo.
In caso di separazione o divorzio gli assegni familiari dovranno essere attribuiti al coniuge/genitore con cui i figli convivono, e ciò indipendentemente da quale sia la parte che ne abbia fatto richiesta.
La normativa sugli assegni familiari fa peraltro riferimento al genitore affidatario, al quale spetterebbe il diritto a percepire gli assegni familiari, ovvero a riceverli dall’altro qualora non abbia i requisiti per farne richiesta.
In ogni caso, nelle ipotesi ultimamente più frequenti di affidamento condiviso dei figli, non si parla più di genitore affidatario, bensì di genitore collocatario in via prevalente. Ad ogni modo, deve ritenersi che, salvo diverso accordo tra i genitori rispetto a quale dei due debba percepire gli assegni, la prestazione dovrà essere intesa a favore del genitore con il quale il figlio convive prevalentemente.
Gli assegni familiari non devono ritenersi peraltro sostitutivi del mantenimento.
Pertanto qualora il genitore collocatario in via prevalente, in caso di separazione o divorzio, non abbia i requisiti per poterne fare richiesta, la domanda per gli assegni familiari potrà essere avanzata dall’altro genitore ma gli assegni dovranno comunque essere corrisposti al legittimo titolare.
E’ importante tenere presente che gli assegni familiari non possono essere oggetto di pignoramento, tranne nel caso in cui il creditore sia proprio il soggetto a cui tale contributo alimentare avrebbe dovuto essere corrisposto.

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