Figlio minore: consenso dei genitori per espatrio

Quando un genitore decide di voler effettuare un viaggio all’estero con il proprio figlio, dovrà tenere conto che finché il figlio sarà un minore tale decisione non potrà essere presa in via del tutto autonoma.
In particolare, nel caso di coniugi separati o divorziati così come per la separazione delle coppie non coniugate, entrambe le parti restano comunque genitori con pari diritti e doveri anche nei confronti dei figli. La pariteticità del ruolo di entrambi i genitori è in realtà propria del regime di affidamento condiviso, che è peraltro la regola all’interno del nostro sistema giuridico.
Pertanto dal momento in cui un genitore decida di voler effettuare un viaggio all’estero con il figlio minore, occorrerà anche richiedere il consenso dell’altro genitore all’espatrio. Entrambi i genitori dovranno dare il proprio assenso anche al rilascio/rinnovo del documento di identità ovvero del passaporto valido per l’espatrio del figlio minore.
Nelle ipotesi in cui un genitore neghi all’altro il proprio consenso, occorrerà quindi presentare un ricorso in Tribunale (diretto al Giudice Tutelare) affinché valuti in primo luogo i motivi del dissenso all’espatrio, le ragioni per le quali l’altro genitore vuole intraprendere questo viaggio con il minore ed infine dovrà accertarsi del fatto che l’espatrio non comporti un trasferimento del minore all’estero.
Nei casi più estremi, in cui invece il genitore non dovesse essere neppure reperibile si potrà comunque sottoporre la richiesta di espatrio al Giudice Tutelare che dovrà a quel punto decidere sull’opportunità di autorizzare l’espatrio, non potendosi a priori negare l’autorizzazione, per il solo fatto che non sia possibile raccogliere il consenso dell’altro genitore.

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