Decreto di idoneità: adozione internazionale dei minori

Per le coppie di aspiranti genitori adottivi che hanno prestato la propria disponibilità per l’adozione internazionale è necessario attendere che il Tribunale per i Minorenni emetta il provvedimento che stabilirà la loro idoneità o meno all’adozione.
La procedura internazionale prevede, quindi, una prima fase da svolgersi in Italia, durante la quale la coppia presenta la domanda di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.
Successivamente, se la coppia è stata dichiarata idonea all’adozione internazionale, ha un anno di tempo per rivolgersi ad un ente autorizzato, ossia un’organizzazione senza scopo di lucro che cura l’iter nel Paese straniero. È necessario, altresì,che la coppia si rechi più volte nel Pese d’origine del minore al fine di poterlo conoscere e prendere maggior contezza dell’ambiente in cui quest’ultimo si trova a vivere.
Nel caso in cui, invece, venga emesso un decreto di non idoneità all’adozione internazionale, la coppia può decidere di impugnare tale provvedimento dinnanzi alla Sezione Minorile della Corte d’Appello territorialmente competente.
Il termine perentorio previsto per proporre reclamo è di soli 10 giorni dalla comunicazione del decreto di non idoneità. Si significa che contro i decreti della Corte d’Appello pronunciati in sede di reclamo non è ammessa ulteriore impugnazione.

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