Studio Legale Bolzani Cerrato

Art. 403 c.c.: l’intervento del tribunale e la tutela del minore in stato di abbandono o pregiudizio

8 novembre 2022
Art. 403 c.c.: l’intervento del tribunale e la tutela del minore in stato di abbandono o pregiudizio

Dal 22 giugno 2022, il legislatore ha previsto la riforma dell’articolo 403 del codice civile, in tema di tutela del minore che si trovi in stato di abbandonoo in stato di grave pregiudizio fisico e/o psichico.

La volontà del nuovo testo dell’articolo 403 codice civile è quello di offrire una risposta rapida alla situazione di emergenza in cui si trovi il minore abbandonatoincondizione di grave pregiudizio, offrendo una tutela caratterizzata da tempi molto rapidi e da un intervento urgente dell’Autorità Pubblica in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni.

Tutto ciò, al fine di allontanare il minore da un ambiente familiare inidoneo alla sua crescita e maturazione o, nelle situazioni di abbandono, permettere al bambino di godere di un’adeguata protezione.

Concretamente, attraverso il nuovo impianto del 403 c.c., se il minore si trova nelle condizioni sopra delineate, l’Autorità pubblica dovrà immediatamente collocare il bambino in un luogo sicuro e, allo stesso tempo, avvisare il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni  competente sulla base del luogo di residenza dello stesso, che convaliderà l’allontanamento del minore dalla situazione di grave pregiudizio/abbandono entro il termine di 24 ore.

Entro le successive 48 ore, lo stesso Tribunale, provvederà alla nomina di un Curatore speciale per il minore, che salvaguardi gli interessi del bambino, e fisserà udienza di audizione delle persone coinvolte avanti a sé – entro il termine di quindici giorni -, adottando tutti i provvedimenti necessari nell’interesse del minore.

 

 

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