Accertare la scomparsa in Tribunale

Il nostro codice civile disciplina tre diversi istituti giuridici (agli artt. 49 – 73 c.c.) attivabili quando non si hanno più notizie di una persona.
In primo luogo, il codice civile prevede la scomparsa: si verifica quando una persona si allontana dalla sua ultima residenza conosciuta (o eventualmente dal domicilio) e non ha dato più sue notizie. In questo caso, il Tribunale ha la facoltà di nominare con decreto un curatore speciale il cui compito è quello di rappresentare legalmente la persona scomparsa e gestirne il patrimonio.
Quando però la persona risulta scomparsa per un periodo non inferiore a due anni dall’ultima volta che si hanno sue notizie, il Tribunale può dichiararne l’assenza. Questo ulteriore istituto comporta il temporaneo esonero dall’adempimento delle obbligazioni in capo alla persona assente nonché l’apertura di un possibile testamento.
Se infine la persona risulta scomparsa da almeno 10 anni, il Tribunale pronuncia la dichiarazione di morte presunta. Quest’ultimo istituto risulta avere importanti risvolti giuridici in quanto è una particolare modalità di accertamento della morte e produce gli stessi effetti della morte naturale. Tale dichiarazione, infatti, comporta l’apertura della successione mortis causa degli eredi della persona dichiarata morta.

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