Il testamento è un atto unilateralemortis causagrazie al quale il testatore può determinare la sorte dei propri rapporti economici dopo la sua morte: “il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 578 c.c.). 

Il contenuto del testamento può essere tipico o atipico: è tipico nel momento in cui il de cuiusistituisce uno o più eredi, cioè destinatari di beni a titolo universale; è invece atipico quando le disposizioni sono di carattere non patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di un figlio. 

Il contenuto del testamento è quindi deciso liberamente dal testatore, seppur con dei limiti stabiliti dal legislatore: in caso di testamento tipico infatti bisogna rispettare le quote degli eredi legittimari (i parenti più stretti del de cuius) che per legge hanno comunque diritto ad una quota di patrimonio del defunto.

I tipi ordinari di testamento sono i seguenti: il testamento olografo (art. 602 c.c.) deve essere scritto, datato e firmato dal testatore ed ha valore di scrittura privata (fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza di chi ha sottoscritto l’atto); il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è invece redatto da un notaio che trascrive le volontà del testatore che gliele espone, alla presenza di due testimoni e ha natura di atto pubblico (il notaio attesta che quello che è accaduto in sua presenza è veritiero); il testamento segreto, il cui contenuto rimane conosciuto solo dal de cuius, (art. 604 c.c.) viene scritto dal testatore e consegnato ad un notaio alla presenza di due testimoni.

Il testamento può essere revocato in ogni momento: la revoca è espressa quando il testamento posteriore ha il fine di cancellare le disposizioni contenute nel testamento anteriore; la revoca è invece tacita quando il nuovo testamento, seppur non predispone una cancellazione espressa delle disposizioni, è incompatibile con il precedente testamento; infine, la revoca è presunta quando il testamento olografo viene distrutto o lacerato, a meno che non si provi che la distruzione non è stata voluta dal testatore.