L’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, ormai esteso a tutto il territorio nazionale a causa del coronavirus, impone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

In riferimento alla limitazione sopra esposta a causa del coronavirus, è sorto il dubbio in merito al diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario. In questo proposito, il Governo è intervenuto per chiarire che gli spostamenti del genitore al fine di raggiungere il proprio figlio sono consentiti o comunque è consentito al genitore di condurre il figlio con sé, seppure nelle modalità stabilite dai decreti ministeriali al fine di tutelare la salute pubblica. In particolare, le modalità di visita devono essere regolate dal buon senso e dal rispetto delle direttive governative in merito al contenimento della diffusione del virus: si dovrebbero quindi evitare spostamenti con i mezzi pubblici, il contatto con persone a rischio contagio ed in particolare il rapporto con i nonni, o anziani, in quanto persone maggiormente a rischio di contrazione del virus. 

Al Milano si è verificato un caso di un genitore non collocatario che si è rivolto al Tribunale per dubbi riguardanti il diritto di vistare il proprio figlio durante il coronavirus (Tribunale Milano, sez. IX, 11 marzo 2020): il padre si è quindi rivolto al Tribunale in quanto, per rispettare l’accordo di affidamento condiviso del figlio, doveva spostarsi dal proprio comune di residenza ad un altro per raggiungere il figlio presso il genitore collocatario. Il Tribunale di Milano ha deciso a favore delle modalità di visita già predisposte in sede di affidamento e ha ricordato che il DPCM non comporta dei divieti che potrebbero ledere il diritto di vista del genitore non affidatario. In primo luogo, non si impone di violare il contenuto degli accordi di affidamento dei figli; in secondo luogo, gli spostamenti per raggiungere i propri figli sono sempre consentiti secondo le modalità già predisposte dal giudice.